Whistleblowing

PROCEDURA SEGNALAZIONI DI ILLECITI WHISTLEBLOWING

Che cos’è una segnalazione whistleblowing?

Sono segnalazioni whistleblowing quelle denunce di illeciti o comportamenti sospetti all’interno dell’azienda. Il decreto Whistleblowing, D.lgs. 24/2023, (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali) è la nuova normativa che obbliga le imprese ad attuare una serie di attività volte a facilitare, da parte dei soggetti coinvolti in un’azienda, le denunce di comportamenti illeciti o situazioni di pericolo.

Qual è l’oggetto della segnalazione?

Le condotte illecite segnalate riguardano comportamenti ed omissioni che ledono l’integrità e l’interesse pubblico dell’azienda e comprendono nel caso specifico di aziende private, quali il Calzaturificio Stella:

1)     Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

2)    illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:

a)    sicurezza e conformità dei prodotti;

b)    sicurezza dei trasporti;

c)    tutela dell’ambiente;

d)    salute pubblica;

e)    protezione dei consumatori;

f)     tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

3)    Violazioni del diritto UE.

Sono esc­luse dall’applicazione della normativa le segnalazioni inerenti:

le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate”.

Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato.

Per l’elenco completo delle segnalazioni escluse si consiglia la lettura della sezione dedicata sul sito dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e si rimanda al Decreto legislativo 10 Marzo 2023 n 24 come normativa di riferimento relativa alle segnalazioni whistleblowing.

Chi può segnalare?

Le segnalazioni possono essere inviate da tutti i lavoratori dipendenti dell’azienda, da collaboratori esterni, da tirocinanti, azionisti e membri di direzione e controllo (stakeholders).

Il decreto legislativo n. 24/2023, che introduce la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, entrato in vigore il 30 marzo 2023 si incentra sulla tutela e protezione del segnalante (whistleblower).

Il Decreto si preoccupa di proteggere il segnalante con:

  • l’obbligo di riservatezza della sua identità;
  • il divieto di atti ritorsivi nei suoi confronti;
  • la limitazione della sua responsabilità per la rilevazione o diffusione di alcune tipologie di informazioni protette.

Il decreto legislativo estende inoltre la protezione ai facilitatori e in favore delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione. I dati personali di segnalanti e soggetti coinvolti nella segnalazione saranno trattati secondo l’informativa sulla privacy (Art 13 DPR).

Il whistleblower può inoltrare la segnalazione ad ANAC nel caso non riceva riscontro entro 3 mesi dalla data della segnalazione.

Nel caso il segnalante ritenga di aver subito una ritorsione a seguito di una segnalazione, la ritorsione deve essere comunicata direttamente ad ANAC tramite la relativa piattaforma di segnalazione.

Il whistleblower che effettua la segnalazione è responsabile del contenuto riportato nella stessa.

Come formulare le segnalazioni?

Le segnalazioni devono essere il più possibile dettagliate e riportare dati identificativi del segnalante, con chiara distinzione di fatti, tempi e luoghi in cui gli illeciti sono avvenuti.

Le segnalazioni “anonime” effettuate senza rivelare l’identità del segnalante possono essere prese in considerazione purché siano sufficientemente dettagliate e supportate da idonea documentazione e saranno equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate secondo i regolamenti interni.

Quali sono le modalità di invio della segnalazione?

Il Calzaturificio Stella garantisce l’utilizzo di un canale informatico per le segnalazioni whistleblowing: l’accesso avviene tramite il seguente link https://calzaturificiostella.trusty.report/, in cui il segnalante invierà la sua segnalazione registrando le proprie generalità oppure in forma anonima. In entrambi i casi il segnalante riceverà delle credenziali d’accesso alla piattaforma per verificare lo stato d’avanzamento della sua segnalazione e per comunicare con l’Organo di controllo destinatario della segnalazione.

Una copia del manuale operativo per inoltrare le segnalazioni è disponibile qui, oppure è reperibile in forma cartacea all’entrata dell’azienda nell’apposito spazio segnalato.

Sarà inoltre possibile inviare segnalazioni esterne all’istituto ANAC se ne sussistono condizioni e presupposti esplicitati all’articolo 6 del Decreto.

 Chi riceverà le segnalazioni?

Tutte le segnalazioni interne all’azienda verranno raccolte, lette, analizzate e processate da un soggetto terzo super partes. Il gestore delle segnalazioni verificherà la procedibilità della segnalazione (anche con l’ausilio di ulteriori professionisti esterni) alla luce del perimetro applicativo soggettivo e oggettivo del Decreto e confermerà la corretta ricezione della segnalazione al whistleblower entro 7 giorni dal suo invio fornendo un riscontro entro tre mesi dalla presa in carico. Tale riscontro potrà essere definitivo, oppure avrà carattere provvisorio fornendo aggiornamenti sull’andamento dell’indagine non ancora conclusa.

In caso di infondatezza della segnalazione, il gestore archivierà la segnalazione; mentre, in caso di illeceità, inoltrerà la segnalazione ad organi esterni quali: Consiglio di Disciplina, Autorità Giudiziaria, Corte dei conti, ANAC. La documentazione relativa a ciascuna segnalazione sarà conservata utilizzando strumenti adeguati che ne garantiscano la riservatezza.


 

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